Statuto dell' Associazione
Titolo I - Denominazione - Sede - Scopo
Art. 1
E' costituita l'Associazione Culturale "Gruppo Linux Macerata", essa
ha sede in Via Pancalducci n.27 a Macerata.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la
sede nell'ambito dello stesso comune senza ricorrere a registrazione dello statuto.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, non pone nessuna
restrizione di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale, nascita
ai propri associati.
Essa ha lo scopo di:
- promuovere iniziative culturali relative al mondo dell'informatica
legata al Software Libero
e a Linux; - favorire la diffusione dell'informatica, in particolare, nel mondo scolastico, negli enti pubblici territoriali e non, ed in ogni altro settore dove sia applicabile;
- organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione e specializzazione informatica.
Le attività attraverso le quali l'Associazione si propone di realizzare i propri scopi sono tutte quelle ritenute utili dall'assemblea generale, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo. L'associazione può aderire o associarsi, se necessario, ad altre assiciazioni.
Titolo II - Soci
Art. 3
Possono fare parte dell'Associazione le persone giuridiche, enti,
associazioni e persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la
loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano
interessate all'attività dell'Associazione medesima. Per ottenere la
qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata e
pagare una quota associativa. La presentazione della domanda presuppone
l'accettazione dello statuto.
L'Associazione è quindi composta da:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione
hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione.
Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che fanno parte
della Associazione e hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della
Associazione stessa. I Soci Fondatori si obbligano al pagamento della quota
sociale prevista e stabilita annualmente dall' Assemblea dei Soci.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, riconoscendosi nei fini della
Associazione, presentano domanda di ammissione all'Associazione e vengono accettati
da parte del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari possono fruire dei servizi
dell'Associazione e partecipare alle iniziative organizzate dalla stessa. Essi possono
inoltre operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci
Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente
dall' Assemblea dei Soci, nella stessa misura dei Soci Fondatori entro il 31 Gennaio di ogni
anno. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 4 Doveri del socio
Ciascun socio deve:
- rispettare le norme contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea e degli Organi Sociali;
- comportarsi in modo da non gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- pagare la quota sociale stabilita annualmente;
Art. 5 Recesso del socio
Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo entro la scadenza del termine fissato per il pagamento
della quota annuale. La domanda di recesso ha effetto immediato salvo i casi in cui il
socio abbia precedentemente accettato impegni per conto dell'associazione. In tali casi il
recesso potrà essere posticipato a discrezione del Consiglio Direttivo per un periodo comunque
non superiore a 90 giorni senza l'obbligo del rinnovo del pagamento della quota associativa
da parte del socio uscente. In caso di recesso il socio perde automaticamente e immediatamente
tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali. I versamenti a qualunque titolo
effettuati dall'associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.
Art. 6 Esclusione del socio
La qualifica di socio si perde per:
- morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale
- radiazione deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure di aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.
- recesso del socio richiesto dal medesimo (Art. 5), decesso o qualsiasi altra forma di inabilità permanente ad adempiere ai doveri di socio.
Titolo III - Gli Organi Sociali
Art. 7 Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
I Consiglieri debbono essere iscritti all'Associazione ed in regola con il
pagamento dei contributi associativi. Durano in carica tre anni e sono
tutti rieleggibili.
Art. 8 L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in
regola con il pagamento della quota associativa annuale.
E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa
la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un quarto
degli associati.
Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- determinare le linee generali dell'attività della associazione;
- approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- fissare l'ammontare dei contributi a carico degli iscritti;
- eleggere secondo, le norme del presente statuto, i membri del Consiglio Direttivo
L' Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è valida se è presente la
maggioranza semplice dei soci. In caso di non raggiungimento del
quorum si procede in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. Nel caso in cui il socio sia impossibilitato a partecipare
all'Assemblea, può conferire delega ad un altro socio.
Ogni socio può accettare al massimo una delega per singola Assemblea.
La delega deve essere notificata al Consiglio Direttivo tramite carta
semplice, e-mail o fax.
Il Consiglio Direttivo cura la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o
straordinaria, mediante avviso, anche telematico, che riporti la data e
l'orario di prima e seconda convocazione, il luogo della riunione e
l'elenco delle materie da trattare.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è
tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e reso
disponibile, per la consultazione, a tutti i Soci.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri.
Esso elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed
il Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno due volte l'anno su
convocazione del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza
della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni debbono essere
assunte a maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale.
Al Comitato Direttivo sono riservati i più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola
esclusione di quanto la Legge inderogabilmente
riserva all'Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei
Soci tramite votazione. Può candidarsi per l'elezione al Consiglio Direttivo
qualsiasi socio purché esso sia in regola con i pagamenti.
Art. 10
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i
suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di
tre anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei
confronti di terzi in giudizi.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che
impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio
Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale
dell'Assemblea.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed
a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati,
rilasciando liberatorie quietanze.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva.
Art. 11
Il Segretario Tesoriere cura l'aggiornamento e la conservazione dei Libri
Sociali, dei Verbali delle Assemblee e delle riunioni del Cnsiglio
Direttivo, la convocazione delle riunioni, i rapporti con i Soci, la
custodia del patrimonio dell'Associazione ed il compito di tenere la
contabilità e formare il Bilancio.
Titolo IV - Patrimonio, Bilancio e Destinazione degli utili
Art. 12
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dei contributi ordinari degli
associati da lasciti, da donazioni o da altri proventi accettati dal
Consiglio Direttivo.
Art. 13
L'esercizio fiscale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Segretario Tesoriere deve formare il
bilancio sociale ed il Cinsiglio Direttivo deve compilare la relazione
sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Art. 14
Gli utili risultanti da ciascun bilancio approvato andranno ad incrementare
il patrimonio sociale. Durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti tra i Soci, ad eccezione
dei casi in cui tale attività sia imposta dalla legge. In caso di scioglimento
dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità. All'atto dello scioglimento, i Soci
dell'Associazione stessa non riceveranno alcuna quota del patrimonio sociale.
Art. 15
Per quanto successivamente i soci vorranno prevedere, si rimanda ad apposito
regolamento interno da emanare da parte del Consiglio Direttivo e da approvare
dall'Assemblea Generale.
Art. 16
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni
del codice civile.

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