Statuto dell' Associazione

Titolo I - Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale "Gruppo Linux Macerata", essa ha sede in Via Pancalducci n.27 a Macerata. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune senza ricorrere a registrazione dello statuto.
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale, nascita ai propri associati. Essa ha lo scopo di:

Le attività attraverso le quali l'Associazione si propone di realizzare i propri scopi sono tutte quelle ritenute utili dall'assemblea generale, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo. L'associazione può aderire o associarsi, se necessario, ad altre assiciazioni.


Titolo II - Soci

Art. 3

Possono fare parte dell'Associazione le persone giuridiche, enti, associazioni e persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all'attività dell'Associazione medesima. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata e pagare una quota associativa. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.
L'Associazione è quindi composta da:

Sono Soci Fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori coloro che fanno parte della Associazione e hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della Associazione stessa. I Soci Fondatori si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dall' Assemblea dei Soci.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, riconoscendosi nei fini della Associazione, presentano domanda di ammissione all'Associazione e vengono accettati da parte del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari possono fruire dei servizi dell'Associazione e partecipare alle iniziative organizzate dalla stessa. Essi possono inoltre operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci Ordinari si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dall' Assemblea dei Soci, nella stessa misura dei Soci Fondatori entro il 31 Gennaio di ogni anno. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 4 Doveri del socio

Ciascun socio deve:

Art. 5 Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. La domanda di recesso ha effetto immediato salvo i casi in cui il socio abbia precedentemente accettato impegni per conto dell'associazione. In tali casi il recesso potrà essere posticipato a discrezione del Consiglio Direttivo per un periodo comunque non superiore a 90 giorni senza l'obbligo del rinnovo del pagamento della quota associativa da parte del socio uscente. In caso di recesso il socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali. I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Art. 6 Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per:


Titolo III - Gli Organi Sociali

Art. 7 Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

I Consiglieri debbono essere iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento dei contributi associativi. Durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

Art. 8 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un quarto degli associati.
Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

L' Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è valida se è presente la maggioranza semplice dei soci. In caso di non raggiungimento del quorum si procede in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nel caso in cui il socio sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può conferire delega ad un altro socio. Ogni socio può accettare al massimo una delega per singola Assemblea. La delega deve essere notificata al Consiglio Direttivo tramite carta semplice, e-mail o fax. Il Consiglio Direttivo cura la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, mediante avviso, anche telematico, che riporti la data e l'orario di prima e seconda convocazione, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e reso disponibile, per la consultazione, a tutti i Soci.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri. Esso elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale. Al Comitato Direttivo sono riservati i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la Legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei Soci tramite votazione. Può candidarsi per l'elezione al Consiglio Direttivo qualsiasi socio purché esso sia in regola con i pagamenti.

Art. 10

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11

Il Segretario Tesoriere cura l'aggiornamento e la conservazione dei Libri Sociali, dei Verbali delle Assemblee e delle riunioni del Cnsiglio Direttivo, la convocazione delle riunioni, i rapporti con i Soci, la custodia del patrimonio dell'Associazione ed il compito di tenere la contabilità e formare il Bilancio.


Titolo IV - Patrimonio, Bilancio e Destinazione degli utili

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dei contributi ordinari degli associati da lasciti, da donazioni o da altri proventi accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

L'esercizio fiscale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Segretario Tesoriere deve formare il bilancio sociale ed il Cinsiglio Direttivo deve compilare la relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 14

Gli utili risultanti da ciascun bilancio approvato andranno ad incrementare il patrimonio sociale. Durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti tra i Soci, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. All'atto dello scioglimento, i Soci dell'Associazione stessa non riceveranno alcuna quota del patrimonio sociale.

Art. 15

Per quanto successivamente i soci vorranno prevedere, si rimanda ad apposito regolamento interno da emanare da parte del Consiglio Direttivo e da approvare dall'Assemblea Generale.

Art. 16

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.